Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i pubblici ufficiali, per gli atti soggetti ad imposta da essi rogati o autenticati, nonché gli altri soggetti assimilati, per le scritture private soggette ad imposta con sottoscrizione da questi ultimi autenticata in quanto a ciò autorizzati o abilitati, facendone apposita richiesta corrispondono in maniera virtuale, in luogo degli interessati, l'imposta di bollo di tali atti, che, nel limite delle 4 pagine e delle 100 cento linee, è comprensiva dell'autentica anche se quest'ultima è redatta su foglio a parte.»;
b) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti privati presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto emittente, ovvero il soggetto autenticatore se trattasi di scrittura privata con sottoscrizione autenticata, e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere.».