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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
15.02.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole «da 1000 a 2000 euro», sono sostituite con «di 4.000 euro».
3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione ad AAMS e/o agli Organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.
5. I poteri di accesso ed ispezione tecnica ed amministrativa attribuiti ai concessionari di rete a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4.