stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
14.02.
inammissibile
14.02.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. In attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I predetti decreti individuano, altresì, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta.
2. Con i decreti di cui al comma 1 è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due esperti rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso né rimborso spese.
3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) all'articolo 188, al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: «a condizione che», sino alla fine del comma, e il comma 4 è soppresso;
b) all'articolo 189, al comma 1, le parole: «l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)», e sono soppresse le parole da: «e, ove tali agenzie» sino alla fine del comma; dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'ISPRA organizza il catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione dei Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale ed articolato in banche dati di cui: a) una banca dati anagrafica; b) una banca dati contenente le informazioni trasmesse dal sistema informatico di controllo e tracciabilità dei rifiuti di cui al comma 3-bis attraverso l'interconnessione telematica diretta secondo le modalità di interoperabilità

fra i sistemi informativi così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); c) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni, alle iscrizioni ed alle procedure semplificate di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni; il comma 2 è così sostituito: «2. Il catasto, interconnesso ed aggiornato per via telematica, assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti», il comma 3 è così sostituito: «3. Chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività attraverso il sistema di cui al comma 3-bis»; al comma 3-bis, le parole: «del formulano di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D.», sono sostituite dalle seguenti: «del documento di identificazione per il trasporto, del registro cronologico e dei dati del M.U.D.»; il comma 4 è soppresso; il comma 6 è così sostituito: «6. L'ISPRA elabora i dati di cui ai commi 2 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità attraverso la pubblicazione di un Rapporto annuale»;
c) all'articolo 190, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il registro cronologico di cui all'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE è realizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 189, comma 3-bis», e sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8;
d) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il documento di identificazione per il trasporto di cui all'articolo 19, comma 2 della direttiva 2008/98/CE è realizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 189, comma 3-bis», e i commi 2, 5, 6 e 8 sono soppressi; al comma 7, le parole: «Il formulario» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento di identificazione per il trasporto»; al comma 10, le parole: «, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sostituisce a tutti gli effetti il documento di identificazione per il trasporto»; al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e le parole: «Il formulario di identificazione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento di identificazione per il trasporto»;
e) all'articolo 195, al comma 2, le lettere l) ed n) sono soppresse;
f) all'articolo 212, il comma 23 è soppresso;
g) l'articolo 258 è sostituito dal seguente:
«Art. 258. - (Violazione degli obblighi di comunicazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non forniscano i dati prescritti in base ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo, ovvero li forniscano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniarie, da 2.600 euro a 15.500 euro.
2. Se la violazione di cui al comma 1 riguarda informazioni concernenti rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un aiuto dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un aiuto, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza aver fornito i dati prescritti in base ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 189 nonché all'articolo 193, ovvero avendo fornito dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un falso documento di identificazione per il trasporto».
4. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al comma 1, sono abrogate le sezioni 1, 2 e 4 della comunicazione rifiuti e le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 278 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.
5. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:
«3. I dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni».

6. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è sostituito dal seguente:
«4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i dati relativi ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE».

7. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Regolamento (CE) 18 gennaio 2006, n. 166, è fornita attraverso il sistema informatico stesso.