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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
13.5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in partecipazioni, titoli, crediti o altre attività finanziarie, con esclusione delle partecipazioni, titoli, crediti o altre attività finanziarie che se detenuti da un soggetto residente in Italia rileverebbero ai fini dei comma 1 dell'articolo 87, o dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica.»;
b) all'articolo 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati ad un regime di tassazione effettiva sui redditi inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, crediti o altre attività finanziarie, con esclusione delle partecipazioni che rilevano ai fini dei comma 1 dell'articolo 87, o dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
c) l'insediamento all'estero del soggetto controllato rappresenta una costruzione artificiosa destinata ad eludere l'imposta normalmente dovuta in Italia.».