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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
12.2.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti.
3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgersi all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando Generale della Guardia di finanza.
3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riservata al personale del Corpo della Guardia, di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.