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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.2.
inammissibile
11.2.

Dopo il Titolo I, inserire il seguente titolo:

Titolo I-bis.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 8 e 9 sono soppressi.

Art. 11-ter.
(Norme in materia di procedura espropriativa).

1. Al fine di rivitalizzare il mercato edile e di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse, il decreto di occupazione anticipata di cui all'articolo 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, oltre che nelle ipotesi ivi previste, 8 emesso dall'ente anche quando:
a) il procedimento di esproprio si inserisca nell'ambito dell'esecuzione di una concessione di lavori pubblici;
b) a seguito della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera di valore superiore alla soglia comunitaria individuata nell'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 163 del 2006, l'ente, al fine di garantire la maggiore tempestività di realizzazione dell'opera, abbia determinato di avviare contestualmente la procedura di esproprio e la procedura di ara di appalto e sia già intervenuta l'aggiudicazione di quest'ultima.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: aliquota del 6 per cento con le seguenti: aliquote del 9 per cento.