Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Redditi da locazione).
1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 20 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 400 milioni di euro.