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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.053.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.053.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(IVA agevolata per interventi di ricostruzione).

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 dei decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sulle opere di ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, effettuate su tutti i fabbricati colpiti dal sisma e fatturati entro il 31 dicembre 2009, si applica l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento.

Art. 11-bis.
(Rideterminazione dei valori di acquisto).

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1o gennaio 2009. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data dei 31 ottobre 2009; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2009.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 300 milioni di euro.