Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Esenzione dell'imposta di bollo).
1. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le prole: «al settore agricolo» sono aggiunte le seguenti: «e al settore della pesca e dell'acquacoltura».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.