stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.045.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.045.
inammissibile
11.045.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Ai fini del loro razionale utilizzo, le complessive risorse assegnate al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie attribuite alla competenza del suddetto commissario, possono confluire in apposito fondo da istituire nello stato di previsione dello stesso ministero, per essere versate sull'esistente contabilità speciale intestata al medesimo commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. Per i fondi attribuiti al medesimo commissario continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazione dalla legge 22 luglio 1994. n. 460.