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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.043.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.043.
inammissibile
11.043.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Accelerazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle aree sottoutilizzate).

1. Il commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, assume la denominazione di commissario ad acta per le opere irrigue nelle aree sottoutilizzate».
2. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 1, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazione, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reiscrizione avviene a semplice richiesta del commissario ad acta e le somme reiscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e finanze.
3. Per la più celere approvazione dei progetti di infrastrutture irrigue da parte del commissario ad acta di cui al comma 1, il parere preventivo attualmente espresso dagli organi periferici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituito da analogo parere reso dagli esperti utilizzati dal commissario stesso.
4. Per la prosecuzione dei compiti di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione delle opere, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 e dalle successive n. 17 del 9 maggio 2003, n. 20 del 29 settembre 2004, n. 35 del 27 maggio 2005, e per il completamento della definizione di pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere in gestione al commissario ad acta di cui al comma 1, come disposto dall'articolo 13, comma 4;decies, della legge 8 agosto 2002, n. 178, il CIPE provvederà a destinare le necessario risorse finanziarie in sede di ripartizione degli stanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate.
5. I soggetti deputati alla realizzazione e gestione di impianti irrigui possono richiedere, per il tramite delle rispettive regioni, al commissario ad acta di cui al comma 1, al fine di un contenimento degli oneri energetici connessi al funzionamento delle opere, il finanziamento di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili entro il limite complessivo del 30 per cento delle economie realizzate sulle risorse assegnate.
6. Per le attività previste da presente articolo, oltre alle risorse già assegnate al CIPE per attività di assistenza tecnica e di supporto nelle aree sottoutilizzate, sarà utilizzabile con provvedimenti commissariali ogni risorsa derivante dalle economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui, anche per la copertura degli oneri relativi all'adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale.