Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: «all'importo non documentato» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 dei decreto legislativo 19 dicembre 1992 n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato».