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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.032.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.032.
inammissibile
11.032.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzia per apertura nuova partita IVA).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. II decreto dovrà prevedere, in particolare, il rilascio di un idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo commisurato alla natura dell'attività svolta, con particolare riferimento alle richieste di apertura di partite Iva presentate da soggetti non comunitari e da stabili organizzazioni ad essi riferibili. La garanzia fidejussoria è finalizzata ad assicurare gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività e sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto medesimo.