Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Tassa di concessione governativa TV per unità da pesca).
I. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. II Ministro dell'economia e delle finanza e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.