Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Deducibilità interessi passivi per le PMI).
1. Al comma 1 dell'articolo 96 del Testo unico sulle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica» sono aggiunte le seguenti: «Tale limite è innalzato ai 60 per cento per le piccole e medie imprese».
Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.