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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.021.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.021.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla luce della crisi economica in atto, per garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, gli incentivi di cui all'articolo 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, sono estesi alle coppie che hanno contratto matrimonio nei due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che contraggono matrimonio entro un anno da tale data, composte da persone di età non superiore a 36 anni, che intendano acquistare o abbiano acquistato mobili destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Non si applica il vincolo della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere, valutato in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.