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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.014.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.014.
inammissibile
11.014.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Deduzioni a sostegno della famiglia).

1. All'articolo 10 dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.