Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8, inserire il seguente:
8-bis. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), legge 17 agosto 2005, n. 173, che esercitano l'attività in maniera abituale come individuata dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 30.000 euro l'imposta sul valore aggiunto è determinata forfettariamente sul 78 per cento del volume d'affari. Tale regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene superato il limite di 30.000 euro di volume d'affari.