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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.12.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
10.12.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
1. All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 100.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»
b) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando concorrono le condizioni indicate nell'articolo 38-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; non si applica ai contribuenti che possiedono crediti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle società a partecipazione pubblica, scaduti da oltre 90 giorni e per importi superiori a 10.000 euro».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».