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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
10.02.
inammissibile
10.02.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies, della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19, decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.