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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.58.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.58.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. In considerazione della crisi economica ed occupazionale il Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso degli anni 2009-2011 con i decreti di cui al comma 1-ter.
1-ter. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le risorse necessarie per finanziare il Fondo. Le predette risorse sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto Fondo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
1-quater. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-ter, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
1-quinquies. I decreti di cui al comma 1-ter e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
2) al comma 2:
g) le parole: «nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e» sono soppresse;
h) le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento»;
i) dopo le parole: «del reddito percepito l'anno precedente» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376, ed»
j) la lettera a) è soppressa;
k) la lettera c) è soppressa;
l) la lettera e) è soppressa.

3) il comma 2-bis è sostituito con i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2-ter. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-bis possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2»;
4) al comma 3, sopprimere le parole: «e del comma 2»;