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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.52.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.52.

Al comma 6 sostituire i primi due periodi con i seguenti:
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento l'integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010 con quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 14 del presente decreto. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.

e di conseguenza, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 7 per cento, e al comma 2, sostituire le parole: per il 50 per cento con le seguenti: per il 47,5 per cento.