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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.51.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.51.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori dipendenti delle aziende che in seguito a crisi aziendale o di mercato riducano l'orario di lavoro settimanale, fino al massimo di due quinti dello stesso, senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o messa in mobilità dei propri dipendenti, possono beneficiare di un'integrazione salariale corrispondente alla riduzione dell'orario settimanale erogata dall'Inps a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, entro i limiti complessivi di cui al comma 2. A valere sulle medesime risorse saranno versato agli enti previdenziali i corrispondenti oneri contributivi. Le aziende interessate devono inoltrare la richiesta sottoscritta dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative all'Ufficio provinciale del lavoro che rilascia l'autorizzazione.