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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.49.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.49.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In via sperimentale i lavoratori percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, assunti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 continuano a beneficiare del trattamento medesimo. Al datore di lavoro fa carico, dal momento dell'assunzione del lavoratore e per il periodo cui allo stesso compete il trattamento di cassa integrazione, ma non oltre il 31 dicembre 2010, la differenza tra quest'ultimo e la retribuzione dovuta. L'assunzione del lavoratore avviene sulla base di accordi stipulati, in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tra le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
8-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 8-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1 comma 8-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.