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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.43.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.43.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. I lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno impiegati con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto o nell'esercizio di una attività di impresa sia in forma individuale che societaria occupati da almeno un anno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione, potranno denunciare entro trenta giorni dalla medesima data, congiuntamente al datore di lavoro, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale dei Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata del legale rappresentante.
8-ter. I datori di lavoro potranno avere nazionalità italiana o possono essere stranieri in possesso di carta di soggiorno in corso di validità.
8-quater. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
8-quinquies. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
8-sexies. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul Territorio nazionale;
b) i dati identificativi dei datore di lavoro, dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
e) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui sopra, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis dei testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro;
f) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.
g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 100 euro per ciascun lavoratore.

8-septies. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 8-bis la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio.
8-octies. La Questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
8-nonies. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui sopra. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento, il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi per gli impiegati con mansioni di lavoro domestico, di cura i assistenza alla persona o ad un anno per gli impiegati nell'esercizio di una attività di impresa sia in forma individuale che societaria, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
8-decies. I soggetti di cui al comma 8-bis che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».