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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.38.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.38.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. I soggetti che entro il 30 giugno 2009 abbiano cessato l'attività imprenditoriale, nonché i lavoratori svantaggiati di cui al Regolamento CE n. 800/08, qualora, entro il 31 dicembre 2009, abbiano avviato una nuova micro-impresa, non sono tenuti all'adempimento degli oneri contributivi, fino a 5.000 euro, per il triennio successivo.
8-ter. I benefici di cui ai precedenti commi possono essere cumulati con ulteriori incentivi all'imprenditoria, di carattere anche regionale, qualora, mediante l'attività di tutoraggio e supporto tecnico-gestionale delle associazioni imprenditoriali, le nuove micro-imprese decidano di aderire ad accordi per il miglioramento dei distretti produttivi e per lo sviluppo dell'occupazione.

Conseguentemente, all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 600 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 8-bis, limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.