Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o settembre 2009, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e le aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di settore, sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.