Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 dei codice civile si interpretano come applicabili ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 purché n regime di monocommittenza. Sono comunque esclusi i soggetti individuati all'articolo l, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.