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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.14.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.14.

Prima del comma 1, aggiungere i seguenti:
01. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.
02. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 01, nei limiti di 300 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.