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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.1.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di fronteggiare la grave fase di crisi occupazionale in atto, è autorizzata in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato, scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 novembre 2010 e non rinnovabili, riferiti alle tipologie di lavoro flessibile di cui agli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 47, comma 1, 54, comma 1 e 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. La proroga di cui al periodo precedente è comunque autorizzata solo qualora su di essa si registri il consenso delle parti e, in particolare, sia formalmente acquisito l'assenso del lavoratore interessato.
4-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 790 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 4-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.