Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione degli accordi previsti dalla presente disposizione sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111».