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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.018.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.018.
inammissibile
(Inammissibile, limitatamente all'articolo 15-septies)
1.018.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro).

1. È istituito, per il triennio 2009-2011, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro. La dotazione del Fondo è determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 15 dicembre per l'anno 2009 ed entro il 30 settembre per gli altri anni, previo parere delle commissioni parlamentari, utilizzando quota parte dell'incremento del gettito erariale derivante dalle misure di contrasto all'evasione fiscale di cui agli articoli dal 15-bis al 15-septies. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali, all'estensione ed al potenziamento degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori con contratti a tempo determinato, ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o con altre forme di lavoro precario, quando siano stati superati i 36 mesi di lavoro, comunque realizzati, nell'arco degli ultimi 5 anni, salvo condizioni di maggior favore preesistenti.
3. Con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena dei venir meno dell'efficacia dei condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 dei 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
3. Ai fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011, per una somma pari ad 5 milioni di euro, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 15-ter.
(Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro».

2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1o aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione dei presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.
3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) aggiungere il seguente comma:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
b) alla fine del comma 10 aggiungere: «Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante».

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

Art. 15-quater.
(Soppressione di norme tributarie in materia i sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
2. I commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.
4. I commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

Art. 15-quinquies.
(Distretti produttivi).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sui valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri».

Art. 15-sexies.
(Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali).

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

Art. 15-septies.
(Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) creazione di un completo data base delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione dei federalismo fiscale;
b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;
c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:
alla categoria catastale;

agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;
agli immobili strumentali di società di capitali;
all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;
al livello ed alla composizione del reddito, nonché alla ricchezza od alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;
d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o totale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) inclusa la rescissione del relativo contratto;
e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;
f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della privacy che all'integrità nel tempo dei dati stessi.

2. Il decreto legislativo viene adottato dal governo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.