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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di garanzia per l'accesso al credito).

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle Regioni Obiettivo 1, a partire dalla data di entrata della presente legge è istituito presso il Ministero delle sviluppo economico un apposito Fondo rotativo, la cui gestione è demandata alla cassa depositi e prestiti, denominato: «Fondo per l'accesso al credito nelle Regioni Obiettivo 1».
2. Al Fondo di cui al comma 1 possono accedere coloro che avviano una nuova attività imprenditoriale purché disoccupati da almeno 12 mesi, neolaureati o diplomati, inoccupati.
3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 la cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2009 provvede alla stipula di apposite convenzioni con Istituti di credito, Poste italiane S.p.A. e intermediari finanziari al fine di attivare e rendere accessibili le procedure di erogazione del credito.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanano un decreto di natura non regolamentare nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento dei Fondo di cui al comma 1.
5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2009 e 200 milioni di euro per l'anno 2010.
6. L'onere derivante dal comma 5 è valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 200 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.