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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.68. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
9.68.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome e degli enti locali nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per uno dei due anni, 2009 e 2010, superiore rispetto a quella registrata nell'anno precedente, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica di edifici scolastici e pubblici, all'ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali ed agli investimenti per la sicurezza urbana.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 e nel 2010 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 e 2010.