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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.41. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
9.41.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Pagamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico, un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ident. 9.57.