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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.33. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
9.33.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere i seguenti periodi: L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti degli enti locali alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto residui passivi del bilancio per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, accertato ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è liquidabile per gli enti che nel triennio 2005, 2006 e 2007 abbiano rispettato il Patto di stabilità. L'importo liquidato non concorre, per 1'anno 2009 e 2010, alla determinazione del saldo di competenza mista previsto dall'articolo 71-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'ente locale che non ha rispettato il Patto nel 2008 potrà procedere alla liquidazione degli impegni assunti non oltre il 31 dicembre 2009. Gli importi non liquidati entro tale data concorrono alla determinazione del saldo di competenza mista previsto dal citato articolo 71-bis per gli anni 2010 e 2011;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali, secondo i criteri e i limiti di cui al secondo periodo.