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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.26. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
9.26.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In ottemperanza alle indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di Tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.
4-ter. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2011 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali.