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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.04. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
8.04.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari). - 1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.
3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e alla dotazione dei fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.