stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.3. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
7.3.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Svalutazione dei crediti in sofferenza). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento»;
b) le parole «nei diciotto esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei nove esercizi successivi».
2. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1.