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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.2. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
7.2.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni imprenditoriali, che definisce, con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante moratoria sui prestiti.
1-ter. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione alle imprese affidatarie e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:
a) rinegoziazione e riscadenzamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;
b) possibilità per le imprese di beneficiare, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un «periodo di grazia» in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;
c) offerta, alle imprese affidatarie, di nuovi finanziamenti, per la realizzazione di investimenti produttivi a medio-lungo termine, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;
d) per le imprese in crisi - in particolare quando la crisi investe l'intero settore - offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio condizionati all'adozione di programmi di aggiustamento a medio termine, con una forte componente strutturale, da concordare anche con il contributo delle singole Associazioni imprenditoriali.
1-quater. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).
1-quinquies. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico delle leggi in materia bancaria a creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
1-sexies. La rinegoziazione è concessa dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo della Sezione, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e del turismo nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.
1-septies. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
1-octies. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
1-nonies. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
1-decies. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
1-undecies. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione speciale.
1-duodecies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.