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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.95. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
5.95.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento degli utili trasferiti a capitale sociale, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2009.
1-bis. La società che nei primi cinque periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione di cui al comma 1 riduce il proprio capitale sociale, per ragioni diverse dalle perdite di esercizio, e fino a concorrenza degli incrementi di cui al comma 1, decade dall'agevolazione. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza di cui al presente comma, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.