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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.60. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
5.60.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1 sostituire la cifra: 2.141,5 con la seguente: 2.641,5, la cifra: 2.469 con la seguente: 3.369 e la cifra: 336 con la seguente: 436;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.