Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 5 del decreto-legge del 1o luglio 2009, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2010 per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 17 per cento del valore degli investimenti di cui al primo comma».
Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.