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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.027. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
5.027.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale, attuano, entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento.
3. Il comma 274, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per l'attuazione del presente articolo.