Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai commi da 143 a 152, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.