Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura). - 1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.