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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.12. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
4.12.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con le regioni e le province autonome e i comuni interessati, sono individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le opere con rilevanti implicazioni occupazionali e riflessi sociali la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso infruttuosamente tale termine il commissario provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari avvalendosi delle relative strutture.
4-septies. Per gli interventi di cui al comma 4-sexies il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più commissari cui spetta l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari sono vincolanti per le amministrazioni competenti e sono tempestivamente comunicate all'ente competente il quale entro quindici giorni può disporne la sospensione con motivato provvedimento, trascorso tale termine e in assenza di sospensione i provvedimenti del commissario sono esecutivi. Per l'attuazione degli interventi i commissari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e comunque nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico artistico e monumentale, nonché dei principi generati dell'ordinamento. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.