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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.26. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
3.26.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 nessun soggetto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, può detenere una quota superiore all'80 per cento delle capacità di stoccaggio di gas naturale nel territorio nazionale. La suddetta percentuale è ridotta di 5 punti percentuali per ciascun anno successivo fino a raggiungere il 50 per cento. A tali fini è considerata valida anche la cessione di quote di contitolarità a soggetti terzi in concessioni di stoccaggio esistenti.