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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.30. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
23.30.
inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dei provvedimenti di rilascio per finita locazione», sono aggiunte le seguenti «e morosità»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1.1. Alle categorie sociali di cui al comma 1, che versano in situazione di difficoltà nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo finalizzato a sanare la condizione debitoria anche prevedendo l'erogazione diretta del contributo al locatore creditore.
1.2. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel sostenimento delle spese alloggiative primarie, utilizzando, nella misura del 50 per cento la dotazione di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'ulteriore dotazione del Fondo concorrono le regioni ed i comuni con risorse proprie. All'attuazione del presente comma si provvede mediante regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.3. Il termine di cui all'articolo 55, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni, al fine di consentire al conduttore di cui al comma 1.1. la procedura di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1.2.