stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.206. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
23.206.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre entro il 16 ottobre 2009 senza alcuna maggiorazione, sanzione e interessi. Lo slittamento dei termini così previsto, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.